Art. 6.
(Formazione e aggiornamento professionali annuali per il personale operativo del CNVVF).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le materie, le modalità e i tempi di attuazione dei periodi di formazione e di aggiornamento professionali per il personale permanente operativo del CNVVF, prevedendo, comunque, un periodo formativo annuale minimo di due settimane e un periodo di aggiornamento professionale specialistico annuale minimo di una settimana.